Servizio Civile Nazionale

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Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale (prima noto come Servizio civile nazionale) è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, rivolta all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. 

Si svolge presso una serie di enti convenzionati con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che integra nella struttura le funzioni proprie dell’ex Ufficio nazionale per il servizio civile. Il servizio consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale. Esso può essere svolto a livello nazionale o regionale in relazione all’ente pubblico che emana apposito bando. L’ente deve essere però accreditato presso un albo nazionale tenuto dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 2013 ha stabilito delle norme in tema dell’accreditamento in tema degli enti pubblici. 

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  • abbiano compiuto il 18º e non superato il 29º anno d’età; 
  • siano di cittadinanza italiana o residente straniero regolare;
  • godano dei diritti civili e politici; 
  • non siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata. 

Ulteriori requisiti potranno poi essere richiesti, da parte degli enti, connessi all’attuazione dei singoli progetti. 

Non possono presentare la domanda di partecipazione: 

  • gli appartenenti alle forze armate italiane e alle forze di polizia italiane; 
  • i cittadini condannati con sentenza anche non definitiva per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; 
  • i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64; 
  • i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza; 
  • i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata superiore a 3 mesi; 
  • i giovani che non hanno compiuto 18 anni o che abbiano superato i 28 anni.

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